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Data pubblicazione  20/11/2020 18:30:44  Categoria  Chi siamo  Hits  3160
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F.T.O. – Federazione Turismo Organizzato (Federviaggio e AINeT) ha supportato lo sviluppo di una soluzione autonoma per consentire ai propri associati Reti Distributive, Agenzie di Viaggio e Tour Operator di ottemperare alle disposizioni normative che in data 30 Giugno 2016 hanno previsto lo scioglimento del Fondo Nazionale di Garanzia e per  garantire , ai milioni di Clienti serviti ogni anno, una vacanza sicura e protetta da eventuali brutte sorprese possa riservare il fornitore di servizi .

Il 29 giugno 2016 si è ufficialmente costituito il Fondo Vacanze Felici Scarl previsto dalla legge avente ad oggetto la creazione del Fondo di Garanzia privato previsto dalla nuova normativa che non richiede alcun supporto o patronage pubblico.

La nostra agenzia ha aderito al Fondo Vacanze Felici.

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123) (GU n.129 del 6-6-2011 – Suppl. Ordinario n. 139 )

Testo in vigore dal: 1-1-2016

(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 50 )

ART. 50

(Assicurazione)

  1. L’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.
  2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. L’obbligo, per l’organizzatore e l’intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal (30 giugno 2016). PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115. Qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall’amministrazione pubblica competente, l’assicuratore e’ tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.
  3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
  4. L’obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale diligenza.
  6. E’ fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista.

 


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